A norma dell'articolo 174, paragrafo 3, del trattato, nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni nonché dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione.
Pursuant to Article 174(3) of the Treaty, in preparing its policy on the environment, the Community is to take account of the available scientific and technical data, environmental conditions in the various regions of the Community, the economic and social development of the Community as a whole and the balanced development of its regions as well as the potential benefits and costs of action or lack of action.