2. Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza elencata nell'allegato I potrebbe essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, ad un livello di concentrazione inferiore al valore limite previsto nell'allegato I, può sottoporre ad ulteriori restrizioni o vietare la messa a disposizione sul mercato di detta sostanza imponendo un livello inferiore di concentrazione massima consentita.
2. Where a Member State has reasonable grounds for believing that a specific substance listed in Annex I could be used for the illicit manufacture of explosives, at a lower concentration level than the limit value laid down in Annex I, it may further restrict or prohibit the making available on the market of that substance by imposing a lower maximum permitted concentration level.