L'articolo 4, comma 3, del «Testo unico delle disposiz
ioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» n. 286 del 25 luglio 1998, recita che «[...] l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confe
rmare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficient
i per la d ...[+++]urata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
Article 4(3) of the ‘Consolidated text of provisions governing immigration and the status of aliens’ No 286 of 28 July 1998 states that Italy, in accordance with the obligations entered into by adherence to specific international agreements, shall allow entry into its territory to aliens who can prove that they possess suitable documentation to confirm the purpose and conditions of their residence and that they have sufficient means of subsistence for the duration of their stay and, except in the case of residence permits for work purposes, for their return to the country of origin.