1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono essere immesse in circolazione soltanto se le indicazioni sottoelencate, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili e che impegnano la responsabilità del produttore, del confezionatore, dell'importatore, del venditore o del distributore, stabiliti all'interno della Comunità, sono apposte su un documento di accompagnamento o, se del caso, sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta fissata allo stesso:
1. Member States shall prescribe that feed materials may not be put into circulation unless the particulars listed below, which must be properly visible, legible and indelible and for which the producer, packer, importer, seller or distributor, established within the Community, shall be held responsible, are shown on an accompanying document or where appropriate on the packaging, on the container or on a label attached thereto: