Tuttavia, un sistema di distribuzione selettiva è conforme al diritto dell’Unione a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio, che le caratteristiche del prodotto richiedano, onde conservarne la qualità e garantirne l’uso corretto, una tale rete di distribuzione e, infine, che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario.
However, a selective distribution system is compatible with European Union law to the extent that resellers are chosen on the basis of objective criteria of a qualitative nature, laid down uniformly for all potential resellers and not applied in a discriminatory fashion, that the characteristics of the product in question necessitate such a distribution network in order to preserve the product’s quality and ensure its proper use, and, finally, that the criteria laid down do not go beyond what is necessary.