Al fine di avviare la procedura di valutazione clinica e di raccomandazione, ogni Stato membro ha la facoltà di proporre un esperto, dopo un invito a manifestare interesse pubblicato a livello dell'Unione con una chiara definizione, fornita dalla Commissione, del profilo richiesto.
In order to undertake the clinical assessment and recommendation procedure, each Member State may propose one expert, following a Union-wide call for expression of interest with a clear definition by the Commission of the requested profile.