Come spiegato nel ventunesimo considerando, un elemento del corpo umano, compresa una sequenza o una sequenza parziale di un gene, deve, per poter essere brevettabile, essere il risultato, ad esempio, di procedimenti tecnici che l'hanno identificato, purificato, caratterizzato e moltiplicato al di fuori del corpo umano.
As set out in recital 21, the reasoning is that, to qualify for patentability, an element from the human body, including a sequence or partial sequence of a gene, must, for instance, be the result of technical processes which have identified, purified, characterised and multiplied it outside of the human body.