(3) Ai fini della valutazione della compatibilità di una misura di aiuto a seguito dell’avvio del procedimento di indagine formale, in particolare nel caso di misure nuove o tecnicamente complesse soggette a una valutazione dettagliata, la Commissione dovrebbe poter
chiedere, mediante semplice richiesta o decisione, a qualsiasi impresa, associazione di imprese o Stato membro, tutte le informazioni necessarie per completare la sua valutazione, qualora le informazioni a sua disposizione non siano sufficienti, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie im
...[+++]prese.
(3) For the purpose of assessing the compatibility of an aid measure after the opening of the formal investigation procedure, in particular as regards novel or technically complex measures subject to detailed assessment, the Commission should be able, by simple request or by decision, to require any undertaking, association of undertakings or Member State to provide all information necessary for completing its assessment, if the information at its disposal is not sufficient, taking due account of the principle of proportionality, in particular for small and medium-sized enterprises.