3. L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione coinvolte nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti accertano che il notificatore o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione, o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, possano recuperare o smaltire i rifiuti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove.
3. The take-back obligation in paragraph 2 shall not apply if the competent authorities of dispatch, transit and destination involved in disposing of or recovering the waste are satisfied that the waste can be recovered or disposed of in an alternative way in the country of destination or elsewhere by the notifier or, if impracticable, by the competent authority of dispatch or by a natural or legal person on its behalf.