3. La comunicazione degli elementi conoscitivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 è effettuata utilizzando il modulo di cui all’allegato II. La comunicazione di fatti e circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), è effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ove possibile anche utilizzando il modulo di cui all’allegato II.
3. Notice of the findings mentioned in paragraph 1(a) and (b) and in paragraph 2 shall be given using the standard form set out in Annex II. Notice of the facts and circumstances mentioned in paragraph 1(c) shall be given by any means which leaves a written record, including, where possible, through the form set out in Annex II.