Secondo l’articolo 1, par
agrafo 1, lettera b della direttiva del Consiglio 2002/90/CE del 28 novembre 2002 volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali , ciascuno Stato membro adotta sanzioni adeguate nei confronti di “chiunque intenzionalmente aiuti, a
scopo di lucro, una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato re
lativa al soggiorno ...[+++]degli stranieri”.
According to Article 1(1)(b) of Council Directive 2002/90/EC of 28 November 2002 defining the facilitation of unauthorised entry, transit and residence , each Member State shall adopt appropriate sanctions on ‘any person who, for financial gain, intentionally assists a person who is not a national of a Member State to reside within the territory of a Member State in breach of the laws of the State concerned on the residence of aliens’.