Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale di cui all'allegato I, stabilito a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette e lo versano, entro il limite del 99 % dell'importo dovuto, al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivo al periodo di dodici mesi in questione».
Member States shall be liable to the Community for the levy resulting from overruns of the national reference quantity fixed in Annex I, determined nationally and separately for deliveries and direct sales, and between 16 October and 30 November following the twelve-month period concerned, shall pay it, within the limit of 99 % of the amount due, into the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)’.