«L'utilizzo di qualsiasi prodotto oggetto di dumping in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nel quadro del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione».
‘The use of any dumped product in connection with the exploration of the Continental Shelf or the Exclusive Economic Zone of a Member State, or the exploitation of its resources, shall be treated as an import under this Regulation and shall be charged to duty accordingly, when causing injury to the Union industry’.