Gli Stati membri dispongono che, per tre anni dalla vendita, le persone legittimate ai sensi dell'articolo 6 possano esigere da qualsiasi professionista del mercato dell'arte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tutte le informazioni necessarie ad assicurare il pagamento dei compensi relativi al diritto sulle successive vendite di opere d'arte.
The Member States shall provide that for a period of three years after the resale, the persons entitled under Article 6 may require from any art market professional mentioned in Article 1(2) to furnish any information that may be necessary in order to secure payment of royalties in respect of the resale.