Gli Stati membri provvedono affinché i posti d'ispezione frontalieri non ammettano l'introduzione nell'Unione di partite di salamandre, a meno che gli importatori o i loro rappresentanti non presentino un attestato scritto, redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione, firmato dalla persona fisica o giuridica responsabile dello stabilimento di destinazione adeguato, in cui siano riportati:
Member States shall ensure that border inspection posts do not accept the entry into the Union of consignments of salamanders unless importers or their agents provide a written attestation, in an official language of the Member State of the border inspection post of entry into the Union, which is signed by the natural or legal person responsible for the appropriate establishment of destination, stating: