Qualora uno Stato membro d’origine abbia fondati motivi di dubitare del rispetto, da parte di un destinatario certificato, delle condizioni previste da una licenza generale di trasferimento, ovvero qualora uno Stato membro che rilascia una licenza ritenga che l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o i suoi interessi essenziali di sicurezza possano esserne pregiudicati, esso dovrebbe, oltre che informare gli altri Stati membri e la Commissione, poter altresì sospendere provvisoriamente gli effetti di ogni licenza di trasferimento riguardante il destinatario in ques
tione, tenuto conto della propria re
sponsabilità per la salvaguardia ...[+++] dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità.
Where a Member State of origin has a reasonable doubt as to whether a certified recipient will comply with a condition attached to its general transfer licence, or where a licensing Member State considers that public policy, public security or its essential security interests could be affected, it should not only inform the other Member States and the Commission, but should also be able to provisionally suspend the effect of any transfer licence with regard to that recipient, having regard to its responsibility for the preservation of human rights, peace, security and stability.