Gli Stati membri assicurano che qualora una ispezione doganale risulti che la spedizione o la partita proveniente da un paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati e elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro da cui dipende, nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 4.
Member States shall ensure that whenever a customs inspection reveals that a consignment or lot coming from a third country consists of or contains non-declared plants, plant products or other objects listed in Annex V, Part B, the inspecting customs office shall immediately inform the official body of its Member State, under the cooperation referred to in Article 13c(4).