Ove un'impresa di riassicurazione auto
rizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, lo Stato
membro della succursale provvede affinché le autorità competenti dello Stato
membro d'origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato
membro della succursale, procedere direttamente, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria
...[+++] dell'impresa.