La superficie agricola di un nuovo Stato membro soggetta al regime di pagamento unico per superficie è la parte della sua superficie agricola utilizzata che è mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia o meno in produzione e, se del caso, è adeguata conformemente ai criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti da tale nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.
The agricultural area of a new Member State under the single area payment scheme shall be that part of its utilised agricultural area which is maintained in good agricultural condition, whether or not in production, and, where appropriate, adjusted in accordance with the objective and non-discriminatory criteria to be set by that new Member State after approval by the Commission.