1. L’Ufficio trasmette all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto entro sei mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale, qualora svolgendo un esame di una registrazione internazionale, l'Ufficio riscontri che il disegno o modello che forma oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a) o che il disegno o modello contrasta con l'ordine pubblico o i comuni principi di moralità.
1. The Office shall communicate to the International Bureau a notification of refusal not later than six months from the date of publication of the international registration, if in carrying out an examination of an international registration, the Office notices that the design for which protection is sought does not correspond to the definition under Article 3(a), or is contrary to public policy or to accepted principles of morality.