2. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ricadono interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale.
2. Where an international river basin district, or unit of management referred to in Article 3(2)(b), falls entirely within the Community, Member States shall ensure coordination with the aim of producing one single international flood risk management plan, or a set of flood risk management plans coordinated at the level of the international river basin district.