In particolare, l’Italia ha previsto un’eccezione per i piccoli commercianti al minuto, il Lussemburgo ha fissato una data specifica alla quale tutte le indicazioni di prezzo dovevano passare dalla valuta nazionale all’euro, la Francia ha previsto che il prezzo di vendita andasse indicato sia in valuta nazionale che in euro, mentre il prezzo per unità di misura doveva essere indicato in valuta nazionale fino a una certa data e in euro in seguito.
In particular, Italy made an exception for small retailers; Luxembourg set a specific date when all price indications had to be changed from the local currency into euros; France provided that the selling price should be indicated both in the national currency and in euros, while the unit price had to be indicated in the national currency until a specific date and in euros afterwards.