Con la sua odierna sentenza, la Corte risponde che la nozione di «ripr
oduzioni effettuate mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi» ingloba riproduzioni effettuate mediante
una stampante o un personal computer, nel caso in cui tali dispositivi
siano collegati tra loro. In tale ipotesi, è consentito agli Stati membri istituire un sistema nel quale l’eq
...[+++]uo compenso è corrisposto dai soggetti titolari di un dispositivo che contribuisce in modo non autonomo al procedimento unico di riproduzione dell’opera o di qualsiasi altro materiale protetto sul supporto interessato.
In today’s judgment, the Court of Justice, in response, states that the concept of ‘reproductions on paper or any similar medium, effected by the use of any kind of photographic technique or by some other process having similar effects’ includes reproductions made using a printer or a personal computer where the two are linked together.