considerando che l'accordo del 1981 tra la Comunità e la Repubblica socialista federativa di Iugos
lavia prevedeva una limitazione delle esportazioni in Grecia nel corso di determinati periodi sensibili; che anche accordi simili con altri paesi terzi prevedono un'analoga limitazione; che tali accordi sono stati prorogati fino alla fine del 1994; che, per una corretta gestione del mercato e tenuto conto di alcuni problemi particolari connessi alle importazioni in provenienza dalle repubbliche dell'ex Iugoslavia, è necessario, quale misura eccezionale, limitare nel corso dei periodi sensibili le esportazioni in Grecia, in attesa che si c
...[+++]hiariscano le relazioni con tali paesi terzi; che tali restituzioni devono limitarsi esclusivamente alla campagna 1994;
considérant qu'une bonne gestion du marché et certains problèmes spécifiques liés aux importations en provenance des républiques de l'ancienne Yougoslavie exigent, en attendant une clarification des relations avec les pays en question, la limitation, par voie de mesure exceptionnelle, au cours des périodes sensibles, des exportations vers la Grèce; que ces restrictions seront strictement limitées à la campagne de commercialisation 1994;