La Commissione aveva sottolineato, in tale occasione, che l'articolo 3, paragrafo 4, paragrafo 5 e paragrafo 6 della Direttiva sul commercio elettronico offre già garanzie sufficienti agli Stati membri che desiderino adottare misure, caso per caso, contro un fornitore di s
ervizi che metta in pericolo uno degli obiettivi di
interesse generale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lett. a), punto i) della Direttiva, o presenti
un grave rischio di mettere in pericolo tale obiet
...[+++]tivo.