In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un suo organismo pubblico di opere quali riviste, articoli, relazioni e libri, inclusi video e software, di natura scientifica e tecnica che siano frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell’accordo, l’altra parte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita e valida per tutti i paesi, per la traduzione, la riproduzione, l’adattamento, la trasmissione e la distribuzione pubblica di tali opere.
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