1. Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia al quale si applichi il regolamento di base, l’istituzione di un altro Stato membro non diventa per il solo fatto di questo esonero responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concessi a tali persone o a un loro familiare ai sensi del titolo III, capitolo I del regolamento di base.
1. When a person or a group of persons are exempted upon request from compulsory sickness insurance and such persons are thus not covered by a sickness insurance scheme to which the basic Regulation applies, the institution of another Member State shall not, solely because of this exemption, become responsible for bearing the costs of benefits in kind or in cash provided to such persons or to a member of their family under Title III, Chapter I, of the basic Regulation.