Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 5), e dall'articolo 6.
Evidence of a financial guarantee or equivalent insurance (or a declaration certifying its existence if the competent authority so allows) that has been established and is effective at the time of the notification or, if the competent authority which approves the financial guarantee or equivalent insurance so allows, at the latest when the shipment starts, as required in the second subparagraph, point 5 of Article 4 and in Article 6.