Orbene, una simile affermazione tende a confermare un’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 secondo la quale tale disposizione esclude la protezione conferita da detto regolamento nel caso in cui l’esigenza di realizzare una funzione tecnica del prodotto in questione sia l’unico fattore che abbia dettato la scelta fatta dal creatore di una caratteristica dell’aspetto di tale prodotto, mentre le considerazioni di altra natura, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo di detto prodotto, non abbiano svolto alcun ruolo al momento della scelta di tale caratteristica.
Such a finding supports an interpretation of Article 8(1) of Regulation No 6/2002 according to which that provision excludes from the protection conferred by that regulation a case in which the need to fulfil a technical function of the product concerned is the only factor determining the choice by the designer of a feature of appearance of that product, while considerations of another nature, in particular those related to its visual aspect, have not played a role in the choice of that feature.