La Corte ha già riconosciuto che la clausola di «standstill» osta all’introduzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale, di un obbligo di visto per consentire a cittadini turchi di entrare nel territorio di uno Stato membro al fine di effettuarvi prestazioni di servizi per conto di un’impresa stabilita in Turchia, qualora, prima di tale data, tale visto non fosse richiesto (sentenza della Corte del 19 febbraio 2009, Soysal e Savatli, C‑228/06).
The Court has already recognised that the ‘standstill’ clause precluded the introduction, from the date of entry into force of the Additional Protocol, of a requirement for Turkish nationals to have a visa to enter the territory of a Member State in order to provide services there on behalf of an undertaking established in Turkey, since, prior to that date, such a visa was not required (Case C-228/06 Soysal and Savatli).