Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono i seminativi elencati nell'allegato IX e, negli Stati membri in cui il granoturco non è una coltura tradizionale, il foraggio insilato, per ettaro, fino a un livello massimo del 25 % dei pagamenti per ettaro, di cui all'allegato VI, che sono concessi alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 10.
The additional payment shall be granted to farmers producing arable crops listed in Annex IX and, in Member States where maize is not a traditional crop, grass silage on a per hectare basis, at a maximum level up to 25 % of the per hectare payments referred to in Annex VI to be granted under the conditions provided for in Chapter 10 of Title IV.