3. Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di tenere i registri le persone fisiche e giuridiche, e le associazioni di tali persone, che posseggono o mettono in vendita esclusivamente prodotti vitivinicoli in piccoli recipienti, presentati in conformità dell’articolo 25, lettera b), punto i), purché in qualsiasi momento sia possibile effe
ttuare un controllo delle entrate, delle uscit
e e delle giacenze sulla base di altri documenti giustificativi, in particolare dei documenti commercial
i utilizzati per la contabilità ...[+++] finanziaria.3. Member States may provide that natural and legal persons and groups of persons who hold stocks of or offer for sale solely wine products in small containers meeting the presentation requirements referred to in Article 25(b)(i) are not required to keep registers, provided that the entries, withdrawals and stocks may be checked at any time on the basis of other supporting documents, in particular commercial documents used for financial accounts.