4. I funzionari di grado compreso tra A*10 e A*16 e tra AD 10 e AD 16 rispettivamente, che al 30 aprile 2004 occupano un posto di capo unità, direttore o direttore generale o sono successivamente nominati a un posto di capo unità, direttore o direttore generale, e che hanno svolto le nuove funzioni in maniera soddisfacente nel corso dei primi nove mesi, beneficiano di un aumento dello stipendio base mensile pari alla differenza, in percentuale, tra il primo e il secondo scatto dei gradi indicati nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 1, e nella tabella dell'articolo 8, paragrafo 1 del presente allegato.
4. An official in grades A*10 to A*16 and AD 10 to 16 respectively who is on 30 April 2004 head of unit, director or director-general, or is subsequently appointed head of unit, director or director general and has performed his new duties satisfactorily during the first nine months, shall be entitled to an increase in the basic monthly salary corresponding to the percentage between the first and the second step in each grade as set out in the tables in Article 2(1) and Article 8(1) of this Annex.