2. In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro è in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, i pescherecci battenti la sua bandiera non sono riusciti a utilizzare i giorni di pesca normalmente a loro disposizione, tale Stato membro può recuperare i giorni persi dalle sue navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione del pesce fino al 31 gennaio dell'anno successivo.
2. By way of derogation from paragraph 1, if a Member State can demonstrate that, because of bad weather, the fishing vessels flying its flag were unable to utilise their normal fishing days, that Member State may carry over days lost by its vessels in FAD fisheries until 31 January of the following year.