La finalità, risultante dal contesto generale di una normativa nazionale, di promuovere l’accesso all’impiego per mezzo di una migliore distribuzione di quest’ultimo sotto il profilo intergenerazionale può, in via di principio, essere ritenuta tale da giustificare «oggettivamente e ragionevolmente», «nell’ambito del diritto nazionale», una disparità di trattamento in ragione dell’età stabilita dagli Stati membri.
In the general context of national legislation the aim of promoting access to employment by means of better distribution of work between the generations may, in principle, be regarded as 'objectively and reasonably' justifying ‘within the context of national law' a difference in treatment on grounds of age laid down by the Member States.