Si deve ricordare che, nel contesto del controllo giurisdizionale della decisione di una commissione giudicatrice recante diniego di iscrivere un candi
dato nell’elenco di riserva, il Tribunale verifica il rispetto delle norme di diritto applicabili, ossia delle norme, in particolare procedurali, definite nello Statuto e nel bando di concorso, così come di quelle che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice, con partico
lare riferimento al dovere di imparzialità della commissione giudicatrice e al rispetto, da parte di quest’
...[+++]ultima, del principio della parità di trattamento dei candidati, nonché all’assenza di sviamento di potere (sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2012, Mileva/Commissione, F‑101/11, punto 40, e la giurisprudenza citata).It should be noted that, in the context of the judicial review of the decision by which a selection board refuses to include
a candidate on the reserve list, the Tribunal verifies whether the relevant rules of law have been observed, that is to say the rules, in particular the procedural rules, laid down in the Staff Regulations and the notice of competition and those governing the proceedings of the selection board, in particular the selection board’s duty of impartiality and its observance of the principle of equal treatment of candidates, and the a
bsence of misuse of powers ...[+++] (judgment of 13 December 2012 in Case F‑101/11 Mileva v Commission, paragraph 40 and the case-law cited).