Il diritto al viaggio, cui si fa riferimento nel primo considerando del regolamento (principi di non discriminazione e parità di trattamento), non dovrebbe limitarsi all’atto fisico di essere trasportato ma dovrebbe comprendere la finalità del viaggio, il che implica per questa categoria di passeggeri, di avere a loro disposizione attrezzature di mobilità e il materiale medico necessario per la loro attività, anche dopo il volo.
The right to travel, as reflected in the first recital of the Regulation (principles of non-discrimination and of equal treatment), should not be limited to the physical act of being transported from one place to another but should also include the destination, which, for this category of passengers, means having at their disposal the mobility equipment and medical material necessary for their activities also after the flight.