4. Spetta in primo luogo agli enti selezionatori e alle associazioni di enti ibridatori, fatto salvo il ruolo degli organi giurisdizionali, la responsabilità di risolvere le controversie che possono insorgere tra gli allevatori o tra questi e gli enti selezionatori e le associazioni di enti ibridatori nel corso della realizzazione dei programmi genetici approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, all'articolo 12, in conformità delle norme procedurali di cui all'allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b).
4. Breed societies and breeding operations shall, without prejudice to the role of the courts, have a responsibility to settle disputes that may arise between breeders, and between breeders and the breed society or breeding operation, in the process of carrying out breeding programmes approved in accordance with Article 8(3), and, where applicable, Article 12, in accordance with the rules of procedure referred to in point B(1)(b) of Part 1 of Annex I.