— per il marketing e la pubblicità: ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, la direttiva non si applica al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità e l’articolo 5, paragrafo 1, riguarda solo il calcolo dei premi e delle prestazioni individuali; gli assicuratori possono quindi continuare ad usare il marketing e la pubblicità per influenzare il proprio mix di portafoglio, ad esempio mediante pubblicità mirata alle donne o agli uomini.
— marketing and advertising: pursuant to Article 3(3), the Directive does not apply to the content of media and advertising, and Article 5(1) only addresses the calculation of individuals’ premiums and benefits. It therefore remains possible for insurers to use marketing and advertising to influence their portfolio mix, e.g. by targeting advertising at either men or women.