2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che la politica di gestione dei rischi di cui al paragrafo 1 precisi le condizioni, il contenuto e la frequenza delle relazioni trasmesse dalla funzione di gestione dei rischi di cui all’articolo 12 al consiglio di amministrazione e all’alta dirigenza, nonché, laddove appropriato, alla funzione di vigilanza.
2. Member States shall require management companies to ensure that the risk management policy referred to in paragraph 1 states the terms, contents and frequency of reporting of the risk management function referred to in Article 12 to the board of directors and to senior management and, where appropriate, to the supervisory function.