2. Al fine di stabilizzare il prezzo di mercato del risone in una regione della Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro interessato a concludere contratti di magazzinaggio privato, qualora il prezzo medio di mercato in tale regione sia inferiore al prezzo di sostegno per due settimane consecutive e, in assenza di misure di sostegno, rischi di mantenersi al di sotto del prezzo di sostegno.
2. In order to stabilise the market price for paddy rice in a region of the Community, the Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 25(2), authorise the Member State concerned to conclude private storage contracts, if the average market price in that region is for a consecutive period of two weeks less than the support price and is, without support measures, likely to remain less than the support price.