1. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene, a seguito dei risultati dei controlli effettuati nel luogo della commercializzazione dei prodotti, che le disposizioni della presente direttiva non sono rispettate in un posto d'ispezione frontaliero in uno dei punti di passaggio di cui all'artic
olo 4, paragrafo 2, punto i), in un porto franco o in una zona franca di cui all'articolo
5 o in un deposito franco di cui all'articolo 6 di un altro Stato membro, essa si mette senza indugio in contatto con l'autorità centrale competent
...[+++]e di tale Stato.
1. Where, on the basis of the checks carried out at the point where the products are marketed, a competent authority of a Member State considers that this Directive is not being complied with at a border inspection post, a crossing point referred to in Article 4 (2) (i), a free port or free zone referred to in Article 5 or a free warehouse referred to in Article 6 of another Member State, it shall contact the competent central authority of that Member State without delay.