Per gli Stati membri che applicano l'aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, il sistema di identificazione include un sistema di informazione geografica degli oliveti, costituito da una banca dati alfanumerica informatizzata e da una banca dati di riferimento grafico informatizzata relativa agli alberi di olivo e alle superfici interessate».
For the Member states applying the aid for olive groves provided for in Chapter 10b of Title IV, the identification system shall include a geographical information system for olive cultivation, consisting of a computerised alphanumerical database and a computerised graphical reference database for olive trees and areas concerned’.