Il presente regolamento reca le norme per la ripartizione delle autorizzazioni messe a disposizione della Comunità dalla Svizzera, che ha ammesso sul suo territorio, a partire dal 1o gennaio 2001, la circolazione di automezzi pesanti di peso fino a 34 tonnellate, ha aperto con la stessa decorrenza i contingenti per veicoli il cui peso totale effettivo a pieno carico è superiore a 34 tonnellate, ma non supera le 40 tonnellate, e per i veicoli che circolano vuoti o caricati con prodotti leggeri, e ha introdotto la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni sulla rete svizzera.
This Regulation lays down the rules for the distribution of permits allocated to the Community by Switzerland allowing heavy goods vehicles of up to 34 tonnes to travel on its territory as from 1 January 2001, opening up, from the same date, the quotas for vehicles the actual total laden weight of which is more than 34 tonnes but not more than 40 tonnes and for empty and light goods vehicles and introducing the RPLP (heavy traffic levy) on the Swiss network.