È quindi opportuno che il meccanismo unionale preveda un quadro generale per lo scambio di informazioni sui rischi e sulle capacità di gestione dei rischi fatto salvo l'articolo 346 TFUE, il quale garantisce che nessuno Stato membro sia tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.
Therefore, the Union Mechanism should include a general framework for the sharing of information on risks and risk management capabilities without prejudice to Article 346 TFEU, which guarantees that no Member State should be obliged to supply information, the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security.