6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione , da una parte,e su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.
6. For the implementation of this Article, where the person referred to in points (b), (c) and (d) of paragraph 1 is the Member State or another public body, two separate public bodies exercising control over a transmission system operator or over a transmission system on the one hand, and over an undertaking performing any of the functions of generation or supply on the other, shall be deemed not to be the same person or persons.