In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 89/662/CEE, nel caso di trasporto verso un centro di lavorazione della selvaggina vicino alla zona di caccia situato in un altro Stato membro non è necessario un certificato di accompagnamento, bensì la dichiarazione della persona formata di cui al punto 2, tenendo conto dello status di polizia veterinaria di cui gode lo Stato membro d'origine in fatto.
In case the game handling establishment, close to the hunting area, is in another Member State, transport to this game handling establishment need not be accompanied by the certificate but by the declaration of the trained person referred to in point 2 to comply with Article 3(1) of Directive 89/662/EEC, taking into account the animal health status of the Member State of origin.