Se le autorità competenti di uno Stato membro, su esplicita richiesta della Commissione, decidono di avviare o proseguire un’azione giudiziaria volta al recupero di importi versati indebitamente, la Commissione può rimborsare integralmente o in parte allo Stato membro, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse col procedimento, anche qualora quest’ultimo risulti infruttuoso.
Where the competent authorities of a Member State decide, at the express request of the Commission, to initiate or continue judicial proceedings with a view to recovering amounts unduly paid, the Commission may undertake to reimburse the Member State all or part of the judicial costs and costs arising directly from the proceedings, on presentation of documentary evidence, even where the proceedings are unsuccessful.