(22 bis) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ossia laddove esso si riferisce alla cittadinanza quale criterio per l'applicazione della legge di uno Stato, la problematica dei casi di cittadinanza plurima e quella di stabilire se una persona debba essere considerata cittadina di uno Stato dovrebbero essere disciplinate dalla legislazione nazionale, o se del caso da accordi internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione europea.
(22a) For the purposes of the application of this Regulation, i.e. where it refers to nationality as a criterion for the application of the law of a State, the question of how to deal with cases of plural nationality and whether a person is to be regarded as a national of a State should be left to national law, or where appropriate also to international agreements, in full observance of the general principles of the European Union.