6. sottolinea altresì che, secondo la direttiva 2004/38, la mancanza di mezzi economici non può in nessun caso giustificare l'allontanamento automatico di cittadini dell'UE (considerando 16 e articolo 14), e che le limitazioni della libertà di circolazione e di residenza per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica sono adottate esclusivamente in relazione al comportamento personale e non in base a considerazioni di prevenzione generale o all'origine etnica o nazionale;
6. Underlines also that, according to directive 38/2004, the lack of economic means can in no circumstance justify automatic expulsion of EU citizens (Recital 16, Art. 14) and that restrictions to the freedom of movement and residence based on grounds of public policy, public security and public health can be established solely on personal conduct and not on general considerations of prevention nor on ethnic or national origin;